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Rischio Sanitario

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 243/2020: aggiornamento ed integrazione delle Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive

banner emergenza corona virusIl Presidente della Giunta Regionale della Puglia ha emesso l’Ordinanza n. 243/2020 avente ad oggetto: D.P.C.M. 17 maggio 2020 – aggiornamento ed integrazione Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 17 maggio 2020 n. 237. Riapertura attività corsistiche, parchi divertimento.

Sono approvate, ed immediatamente applicabili nell’ambito dell’intero territorio regionale, le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure già adottate con le Linee guida regionali di cui all’Ordinanza 17 maggio n.237, debitamente integrate per i settori “Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge”, “Piscine”, “Strutture ricettive”, “Strutture ricettive all’aria aperta” nonché ulteriori misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2:

  • attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia, etc.);
  • attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo dell’Ordinanza n. 243/2020: https://tinyurl.com/y79z9eat

Ordinanza Sindacale n. 44/2020: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza Sindacale n. 44/2020 in formato PDF.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27/04/2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”;

CONSIDERATO che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe con l’approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d’ogni genere;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;

VISTA la Legge 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

IN ESECUZIONE di quanto riportato all’art. 8 del D.P.GR. n. 213 del 27/04/2020; CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n, 213 del 27.04.2020, pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019“, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

1) Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019“.

2) Di confermare il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;

3) In caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento della Regione Puglia, i termini temporali (15 giugno – 15 settembre) potranno essere da quest’ultima anticipati al 1° giugno e/o posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi esteso il periodo di vigenza della presente ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento sindacale;

4) Il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal I5 giugno al 15 settembre 2020, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;

5) I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta – C.C.R. sito in Via Vittorio Emanuele (area esterna del campo di calcio comunale);

6) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese entro il 31 maggio 2020, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;

7) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

8) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

9) E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;

10) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;

11) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo dl realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

12) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15 giugno al 15 settembre 2020, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi’ di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; -abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

13) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l’obbligo della segnalazione all’Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

  • Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall’art. 2 del D.P.G.R n. 213 del 27.04.2020, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14 (art. 6 DPGR n. 213/2020);
  • Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della Legge Regionale n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall’art. IO della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
  1. da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
  2. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
  3. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
  4. da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell’articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.
  5. da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
  6. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

14) Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali (Polizia Locale tel. 099 5312235) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

DISPONE

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.

DISPONE ALTRESI’

La presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all’Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune e sia trasmessa a:

  • Prefettura di Taranto;
  • Regione Puglia Sezione Protezione Civile;
  • Corpo di Polizia Locale;
  • Comando Stazione Carabinieri Forestale di Taranto;
  • Comando Stazione dei Carabinieri di Pulsano;
  • Comando Provinciale VV.F. di Taranto;

L’inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

  • ricorso avanti al Prefetto di Taranto entro 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  • ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L, 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 18 maggio 2020

IL SINDACO
Francesco LUPOLI

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