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Sindaco

Al verificarsi di eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 7/2014, l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato.

Nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile (cfr. art. 7 comma 2 della legge regionale n. 7/2014 e l’art. 15 comma 3 della legge n. 225/1992).

In veste di Ufficiale di Governo (ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000), il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

In base a quanto previsto al comma 1 dall’art. 7 della legge regionale n. 7/2014 (Sistema regionale di protezione civile), rientrano tra i compiti specifici del comune:

  • La rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con la provincia.
  • La predisposizione e l’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, del Piano comunale di protezione civile.
  • La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nel Piano comunale di protezione civile.
  • L’informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza.
  • L’attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e l’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari.
  • La predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

In tempo di pace, il Sindaco:

  • Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del sistema per le attività di programmazione e pianificazione.
  • Istituisce e presiede il comitato comunale di protezione civile (qualora costituito).
  • Nomina, tra i dipendenti comunali e/o tra il personale esterno il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed i referenti delle Funzioni di Supporto all’interno del COC.
  • Promuove la divulgazione della cultura di protezione civile anche attraverso lo svolgimento di manifestazioni a tema.

In situazione d’emergenza, il Sindaco:

  • Assume la direzione ed il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia.
  • Istituisce e presiede il Centro Operativo Comunale (COC).
  • Attiva le fasi previste nel modello di intervento in relazione alla gravità dell’evento.

Sono altresì compiti prioritari del Sindaco:

  • Mantenere la continuità amministrativa del proprio Comune.
  • Informare costantemente la popolazione.
  • Salvaguardare il sistema produttivo.
  • Assicurare il ripristino della viabilità e dei trasporti.
  • Provvedere alla funzionalità delle telecomunicazioni.
  • Effettuare il censimento e la salvaguardia dei Beni Culturali.
  • Assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura e la Provincia.

Dopo il superamento dell’emergenza, il Sindaco dispone l’accertamento dei danni e ne dà comunicazione a chi di competenza per l’eventuale indennizzo.

Il rapporto tra il Comune, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Organismi a qualunque titolo costituiti, circa le prestazioni da svolgersi nell’ambito del “Servizio di Protezione Civile” sarà regolato con apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella vigente normativa ed in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco che ne assume i pieni poteri in forza di disposizioni legislative. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’assessore più anziano per età (cfr. d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali).

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